Art. 2.
(Commissione nazionale per le discipline del benessere).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per le discipline del benessere.
      2. La Commissione nazionale per le discipline del benessere svolge i seguenti compiti:

          a) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline del benessere, in conformità ai criteri generali stabiliti dalle rispettive associazioni di settore che dimostrano di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          b) definisce gli iter formativi delle singole discipline del benessere;

 

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          c) redige il Registro nazionale degli operatori delle discipline del benessere di cui all'articolo 6;

          d) determina i criteri e i titoli per il riconoscimento degli attuali operatori delle discipline del benessere e delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) effettua attività di monitoraggio delle discipline del benessere individuandole sulla base della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, e valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e della conseguente iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 6; procede all'aggiornamento annuale del medesimo Registro.

      3. La Commissione nazionale per le discipline del benessere è composta:

          a) da un rappresentante del Ministero della salute, in qualità di presidente;

          b) da un rappresentante per ognuna delle discipline del benessere, di cui all'articolo 1, comma 2, designato dalle associazioni di operatori in grado di dimostrare di avere carattere di rilevanza nazionale o europea, presenti in almeno tre regioni, ovvero in tre Stati appartenenti all'Unione europea, e di possedere un'esperienza qualificata sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          c) da un rappresentante degli istituti di formazione o dei consorzi costituiti da istituti di formazione che dimostrano di possedere una comprovata esperienza e che operano sul territorio nazionale da almeno dieci anni;

          d) da un medico competente per materia nominato dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale.

      4. La Commissione nazionale per le discipline del benessere dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

 

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      5. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale per le discipline del benessere sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.